Il primo intervento legislativo sui contratti agrari è della Serenissima Repubblica e risale al 30 marzo 1592. Anche in questo settore, la legge della Repubblica di San Marco è in anticipo sui tempi e precorre le norme più moderne a tutela dei soggetti deboli. Lo ricorda il grande Ivone Cacciavillani, in una sua “pillola di storia” veneziana sul Gazzettino di tanti anni fa, che Serenissima News ripropone qui.
Vietato l’affitto di bestiame
“Conoscendosi chiaramente di quanto interesse e insopportabil gravezza fosse ai poveri contadini e (ad) altre persone l’indebito guadagno di quelli che danno bovi a zovadego (affitto), con l’obbligo di un annuo affitto tanto eccessivo, che due soli affitti importeranno tanto quanto se li avessero comprati”, venne vietato l’affitto non soltanto degli “animali bovini, ovvero (di) altri bestiami”, ma anche di “carri e versuri” (aratri).
LEGGI ANCHE La Serenissima, miglior governo di sempre: lo dicono gli inglesi
Tutti i contratti di affittanza o “pension annuale” siano di “niun valore” e nessun possa essere condannato per il loro inadempimento. Attualmente il divieto di affittare bestiame si trova sancito dalla L. 11.1.1971 n. 11
Avv. Ivone Cacciavillani in “Il Gazzettino” del 2/4/1988