Il trattato
Trattato di pace concluso tra la Repubblica Francese e l’Imperatore e Re d’Ungheria e di Boemia
- M. l’Imperatore de’ Romani Re d’Ungheria e di Boemia e la Repubblica Francese, volendo consolidar la pace, le cui basi sono state stabilite da’ preliminari segnati al Castello di Eckenwald presso Leoben in Stiria li 18 aprile 1797 (20 Germinale ano 5 della Repubblica Francese, una ed indivisibile) hanno nominato per loro Plenipotenziario, cioè
- M. l’Imperatore, e Re il Sig. Marzio Mastrilli nob. Patrizio Napoletano, Marc. dal Gallo, Cav. dell’ordine R. di S. Gennaro, Gentiluomo di Camera di S. M. il Re delle due Sicilie, e suo ambasciatore straordinario alla Corte di Vienna; – il sig. Luigi co. del S. Romano Impero de Cobenzel, Gran Croce dell’Ordine R. di S. Stefano, Ciambellano, cons. intimo attuale di S. M. 1. e R. Apostolica, e suo ambasciatore straordinario presso S. M. 1. di tutte le Russie; – il sig. Massimiliano, Co. di Esserveldl, caval. dell’Ordine Teutonico, e dell’Ordine Militare di Maria Teresa, Ciambellano, e gen. mago di cavalleria nelle armate di S. M. suddetta l’Imperatore e Re; – e il sig. Ignazio Barone di Degelmon min. Plenipotenziario di S. M. suddetta presso la Repubblica Elvetica.
E la Repubblica Francese, – Bonaparte gen. in Capite dell’Armata Francese in Italia.
I quali dopo il cambio della loro plenipotenza respettiva hanno stabilito quanto segue.
La pace “inviolabile”
Art. 1. Vi sarà in avvenire, e per sempre una pace solida ed inviolabile tra S. M. l’Imperatore de’ Romani, Re d’Ungheria e Boemia, suoi Eredi e successori, e la Repubblica Francese. Le parti contraenti presteranno la maggior attenzione a mantenere tra d’esse e loro stati una perfetta intelligenza, senza permettere d’or innanzi che né da una parte né dall’altra si commetta alcuna sorta di ostilità per terra, o per mare per qualunque causa, o sotto qualsivoglia pretesto, ch’esser si possa, e si eviterà accuratamente tutto ciò che potesse alterare in avvenire l’unione felicemente stabilita. Non sarà dato alcun soccorso o protezione sia direttamente sia indirettamente, a quei che volessero portar qualche pregiudizio all’una o all’altra delle parti contraenti.
II. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato le Parti contraenti faran levare ogni sequestro posto sui beni, diritti e rendite de’ particolari residenti sui rispettivi Territorj e Paesi che vi sono uniti, nonché de’ stabilimenti pubblici che vi sono situati; esse s’obbligano di supplire tutto ciò che possono dovere per fondi ad esse somministrati da detti particolari e stabilimenti pubblici, e di pagar a loro profitto su ciascheduna di esse.
Le Province Belgiche
III. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e Boemia, rinunzia per sé, e successori suoi in favore della Repubblica Francese a tutti i suoi diritti, e titoli sulle per l’innanzi Provincie Belgiche, note sotto il nome di Paesi bassi Austriaci;
La Repubblica Francese possederà questi Paesi in perpetuo in tutta sovranità e proprietà con tutti i beni territoriali, che ne dipendono.
I debiti
IV. Tutti i debiti ipotecati prima della guerra sul suolo dei Paesi enunziati negli articoli precedenti, e i cui contratti saran rivestiti delle formalità usate, saranno a peso della Repubblica Francese. I Plenipotenziarj di S. M. l’Imperatore Re di Ungheria e Boemia ne rimetteranno lo stato al più presto al Plenipotenziario della Repubblica Francese, e prima del cambio delle ratifiche, affinché al tempo del cambio i Plenipotenziarj delle due potenze possano convenire su tutti gli articoli spiegativi, o addizionali al presente articolo, e segnarli.
Le isole Venete del Levante
V. S. M. l’Imperatore, e Re d’Ungheria e Boemia acconsente, che la Repubblica Francese posseda in tutta Sovranità le Isole per l’innanzi Venete del Levante, cioè: Corfù, Zante, Cefalonia, S. Maura, Cerigo, ed altre Isole dipendenti, nonché il Butintrò, Larta, Vonizza, ed in generale tutti i stabilimenti per l’innanzi Veneti in Albania, che sono situati più abbasso del Golfo di Lodrino.
Istria, Dalmazia e Venezia
VI. La Repubblica Francese acconsente, che S. M. l’Imperatore e Re possieda in tutta sovranità i paesi qui sotto segnati: cioè, l’lstria, la Dalmazia, le Isole per l’innanzi Veneziane dell’Adriatico, le Bocche di Cattaro, la Città di Venezia, le lagune e li paesi compresi tra gli stati Ereditarii di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico, ed una linea, che partirà dal Tirolo, seguirà il torrente avanti Gardola, traverserà il lago Garda fino a Lazise, di là una linea militare sino a S. Giacomo, offrendo un vantaggio uguale alle due parti, che sarà disegnato dallo Uffizio del Genio nominato da una parte e l’altra prima del cambio delle ratifiche del presente trattato. La linea dei limiti passerà in seguito l’Adige a S. Giacomo, seguirà la riva sinistra di questa riviera sino all’imboccatura del Canal bianco, compresavi la parte del Porto di Legnago, che trovasi sulla riva dritta dell’Adige, nel contorno d’un raggio di tre mila tese. La linea continuerà per la sinistra riva del Canal Bianco, la riva sinistra del Tartaro, la riva sinistra del Canal detto di Pollicella, sino alla sua imboccatura del Po, e la riva sinistra del gran Po sino al Mare.
La Repubblica Cisalpina
VII. Sua Maestà l’Imperatore Re d’Ungheria e Boemia rinunzia in perpetuo per sé, e successori suoi ed aventi causa, in favore dellaa Repubblica Cisalpina, a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti, che la suddetta Maestà Sua potrebbe pretendere sui Paesi che possedeva prima della guerra e che però fanno parte della Repubblica Cisalpina che li possederà in tutta sovranità e proprietà con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
VIII. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia riconosce la Repubblica Cisalpina come Potenza indipendente.
La Lombardia Veneta
Questa Repubblica comprende la per l’innanzi Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la Città e Fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte de’ Stati per l’innanzi Veneti all’ovest, ed al sud della linea disegnata, coll’art. 6., per la frontiera degli Stati di S. Maestà’ l’Imperatore in Italia; il Modenese, il Principato di Massa e Carrara, e le 3 legazioni di Bologna, Ferrara e la Romagna.
- In tutti i Paesi ceduti, acquistati, o cambiati dal presente Trattato, sarà accordato a tutti gli abitanti e proprietarii qualunque, il lievo del sequestro posto pei loro beni, effetti, e rendite a motivo della guerra, che vi fu tra S. M. 1. e R. e la Repubblica Francese, senza che perciò possano essere inquietati ne’ loro beni, o persone. Quei che in avvenire vorranno cessare d’abitare i detti Paesi saranno tenuti di fame la dichiarazione 3 mesi dopo la dichiarazione del Trattato di pace definitivo. Essi avranno il termine di tre anni, per vender i loro beni mobili ed immobili, e disporne a loro piacere.
- I Paesi ceduti, acquistati e cangiati col presente Trattato porteranno a quelli che resteranno, i debiti, ipotecati sul loro Ruolo.
- La Navigazione dalla parte della riviera, e canali inservienti di limiti tra le possessioni di S. M. l’Imperatore e Re d’Ungheria e Boemia, e quelle della Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che né l’una, né l’altra Potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, né tener un Bastimento ancorato in guerra, locché non esclude già le precauzioni necessarie alla sicurezza della fortezza del Porto Legnago.
I paesi ex Veneziani
XII. Tutte le vendite, o alienazioni fatte, tutti gl’impegni contratti, sia dalla città, o dal Governo, o Autorità civile, e amministrativa de’ paesi per l’innanzi Veneziani, per il mantenimento delle armate Alemanne e Francesi sino alla data della sottoscrizione del presente trattato, saranno confermate, e riguardate come valide.
XIII. I titoli Demaniali, ed archivi de’ rispettivi Paesi cessi, o cambiati col presente Trattato saranno rimessi nello spazio di tre mesi, dalla data del cambio delle ratifiche, alle potenze che ne avranno acquistato la proprietà. I piani, e carte delle Fortezze, Città, e Paesi, che le potenze contraenti acquisteranno col presente trattato saranno ad esse fedelmente rimessi.
Le carte militari
Le Carte militari, e registri presi coll’attual guerra agli Stati Maggiori delle rispettive armate saranno parimenti restituite.
XIV. Le due parti contraenti egualmente animate dal desiderio di allontanare tutto ciò che nuocer potesse alla buona intelligenza felicemente stabilita tra d’esse, s’impegnano nella più solenne forma di contribuire con ogni loro potere al mantenimento della tranquillità interna de’ loro rispettivi Stati.
Il trattato commerciale
- Sarà incessantemente concluso un trattato di Commercio stabilito su basi di equità e tali che assicurino a S. M. l’Imperatore e Re d’Ungheria e di Boemia, ed alla Repubblica Francese de’ vantaggi eguali a quelli di cui godono ne’ rispettivi Stati le nazioni le più favorite.
Frattanto ogni comunicazione, e relazioni commerciali saranno ristabilite nello stato in cui erano prima della guerra.
XVI. Nessun abitante d’ogni paese occupato dalle armate Austriache e Francesi potrà esser inseguito né ricercato, sia nella sua persona, che nelle sue proprietà a motivo di sue opinioni politiche o azioni civili, militari, o commerciali, durante la guerra che vi fu tra le due Potenze.
La neutralità
XVII. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e Boemia non potrà conforme a’ principii di neutralità, ricevere in alcuno dei suoi porti durante il corso della guerra presente più di sei Bastimenti armati in guerra appartenenti a ciascuna delle Potenze belligeranti.
XVIII. S. M. l’Imperatore, e Re d’Ungheria e di Boemia, s’obbliga di cedere al Duca di Modena in indennità de’ Paesi, che questo Principe e suoi eredi avevano in Italia, la Brisgovia, ch’egli possederà alle stesse condizioni di quelle, in virtù delle quali possedeva il Modenese.
I beni personali del Re
XIX. I Beni censuarii e personali non alienati dalle loro Altezze Reali l’arciduca Carlo e l’arciduchessa Cristina, che sono situati ne’ paesi ceduti alla Repubblica Francese, saranno loro restituite col debito di venderli nello spazio di tre anni.
Lo stesso sarà de’ Beni censuarii e personali di Sua Altezza Reale l’Arciduca Ferdinando, nel territorio della Repubblica Cisalpina.
- Sarà tenuto a Rastadt, un Congresso unicamente composto de’ Plenipotenziarii dell’Impero Germanico, e della Repubblica Francese, per la pace tra queste due Potenze. Questo Congresso sarà aperto un mese dopo la sottoscrizione del presente Trattato, o più presto, s’è possibile.
I prigionieri di guerra
XXI. Tutti i prigionieri di guerra fatti da una parte e dall’altra, e gli ostaggi tolti o dati durante la guerra, che non fossero stati ancor restituiti, lo saranno fra quaranta giorni dalla data di quello della sottoscrizione del presente trattato.
XXII. Le contribuzioni, consegue, somministrazioni, e prestazioni qualunque siansi di guerra, ch’ebbero luogo nei rispettivi Stati delle Potenze contraenti, cesseranno dalla data del giorno delle ratifiche del presente trattato.
XXIII. S. M. l’Imperatore e Re d’Ungheria e di Boemia, e la Repubblica Francese conserveranno tra d’esse lo stesso cerimoniale, quanto al rango ed altre etichette, di quelle che furono costantemente osservate prima della guerra.
Il cerimoniale
La suddetta Maestà e la Repubblica Cisalpina, avran tra di esse lo stesso cerimoniale d’etichetta di quello ch’era in uso tra la suddetta Maestà Sua e la Repubblica di Venezia.
XXIV. Il presente trattato di pace è dichiarato comune alla Repubblica Batava.
XXV. Il presente Trattato sarà ratificato da S. M. l’Imperatore e Re d’Ungheria e di Boemia, e la Repubblica Francese nello spazio di 30 giorni dalla data d’oggidì, o più presto se far puossi, e gli atti di ratifica in dovuta forma saranno scambiati a Rastadt.
Fatto, e segnato a Campo Formio presso Udine, li 17 ottobre 1797 (26 Vendemmiatore), anno 6 della Repubblica Francese una ed indivisibile.
Firmato Bonaparte, il marchese Dal Gallo, Luigi conte Cobenzel, il conte di Mervelgt generale maggiore, il barone di Degelmann.
Il Direttorio esecutivo decreta e segna il presente Trattato di pace, con S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia negoziato a nome della Repubblica Francese, dal citt. Bonaparte gen. in capo dell’armata d’Italia fornito di poteri del Direttorio esecutivo, e incaricato delle sue istruzioni a quest’effetto.
Fatto al Palazzo del Direttorio esecutivo li 5 Brumale (25 ottobre) anno 6 della Repubblica Francese, una ed indivisibile
Tratto da Romanin S. “Storia documentata di Venezia” – volume X – Venezia 1975.