Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge Calderoli sull’autonomia, sono opportune alcune riflessioni. Serenissima News le ha chieste a Paolo Franco, già senatore della Lega Nord, membro delle Commissioni Finanze e Federalismo Fiscale, voce competente e indipendente.
La Costituzione entrata in vigore nel 1948 ha organizzato l’ordinamento politico italiano in forma regionalista in maniera da equilibrare i poteri tra centro e autonomie locali per due motivi: il primo per applicare il principio di sussidiarietà secondo il quale i servizi ai cittadini dovevano essere erogati al livello che garantiva migliore qualità ed efficienza; il secondo perché l’assoluto centralismo introdotto dal fascismo aveva arrecato danni inestimabili anche sotto il profilo delle libertà democratiche.
Il lungo percorso istituzionale nella valorizzazione delle qualità e specificità regionali (ricordiamo che dal 1948 le Regioni furono attuate solo nel 1970) ha ottenuto un salto di qualità con la riforma del titolo V della Costituzione entrato in vigore nel 2001, nella quale è stata prevista una profonda innovazione delle responsabilità di Stato e Regioni.
Stato e Regioni, le competenze
In estrema sintesi si sono individuati tre ambiti di competenze: quello dello Stato, quello “concorrente” tra Stato e Regioni, e quello (residuale) di esclusiva proprietà regionale. Le materie concorrenti sono quelle in cui, secondo l’art. 117 della Costituzione, spetta alle Regioni la potestà legislativa e allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.
L’autonomia differenziata
Ci soffermiamo su quello che riguarda il tema di discussione odierno, cioè il trasferimento di materie dallo Stato alle Regioni, l’autonomia differenziata. A questo proposito la Costituzione, all’art. 116 comma 3, scrive: Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Spieghiamo questo comma perché è importante comprenderlo bene:
1) prevede che tre materie attualmente di competenza statale e tutte le venti materie concorrenti possano essere richieste dalle Regioni per renderle di propria esclusiva competenza.
2) stabilisce che il procedimento da adottare per questo trasferimento sia quello dell’intesa, già previsto in altri due casi nella Costituzione che riguardano l’approvazione degli accordi internazionali e la regolazione dei rapporti con le confessioni religiose. Possiamo riassumere questo procedimento in questo modo: Stato e Paese estero/organizzazione religiosa, stipulano una intesa che regola le loro relazioni, le Camere approvano (o respingono) l’intesa raggiunta. Così è sempre stato fatto fino ad oggi, ma ora, per quanto riguarda l’attribuzione di nuove materie alle Regioni richiedenti, il Governo ha deciso di non rispettare il dettato costituzionale introducendo lo strumento della legge di attuazione.
Le intese del 2018 tra Governo e tre Regioni
Invece quando nel febbraio 2018 furono stipulate le intese tra Governo e tre Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) sottoscritte dal sottosegretario Bressa e dai Presidenti Bonaccini, Maroni e Zaia, il procedimento indicato era proprio quello costituzionale e prevedeva l’attribuzione a spesa storica di tutte e ventitré materie disponibili e il voto delle Camere sull’intesa raggiunta. Solo che nessun Governo da allora in avanti non ha mai portato in Parlamento la relativa legge per l’approvazione.
Il sistema per vanificare il regionalismo
Così veniamo al tempo presente. I fautori del centralismo assistenzialista hanno escogitato un sistema per vanificare il regionalismo e l’efficientamento del servizio pubblico pensando (ed ottenendo) che l’attribuzione dell’autonomia fosse posposta all’attuazione di un’altra previsione costituzionale, quella che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni. L’art. 117 della Costituzione, tra l’altro, prevede che tra le materie di esclusiva competenza dello Stato vi sia la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questa parte è diventata preminente nel disegno di legge Calderoli sull’autonomia approvato in prima lettura al Senato.
La tomba dell’autonomia
Questo testo, composto di undici articoli, ha un vizio costituzionale che riguarda, come descritto poco sopra, il procedimento di legge quadro adottato. Oltre a questo, senza voler fare una disamina articolo per articolo, introduce tali e tante condizioni da rappresentare la tomba dell’autonomia più che la sua attuazione. Vediamo quali:
I LEP chiudono la strada all’autonomia
1) Non solo i LEP devono essere individuati su tutto il territorio nazionale e per la maggior parte – tutte quelle importanti – delle materie trasferibili, ma devono anche essere finanziati prima che possa avvenire qualsiasi trasferimento alla Regione della materia richiesta. Quindi, oltre ai tempi estremamente lunghi e articolati, intervengono questioni finanziarie fondamentali. Se i livelli delle prestazioni sono determinati a costi e fabbisogni standard elevati, ebbene questo impedirà il loro completo finanziamento e chiuderà la strada all’autonomia. Se invece l’asticella fosse portata ai livelli di efficienza già presenti in alcune regioni del Paese ciò significherebbe ridurre il sistema assistenzialistico-clientelare che in altre regioni vede, ad esempio, estremamente sovradimensionato il personale dipendente. Quale delle due opzioni avrà successo lo lasciamo alla valutazione di ciascuno.
Nessuna riduzione del residuo fiscale
2) Le Regioni sono assolutamente assoggettate al Governo centrale. Dopo che, superato l’insormontabile ostacolo di cui al punto precedente, inizierà l’iter per l’attribuzione di autonomia, il procedimento sarà tutto in mano dello Stato ed eventuali modifiche sulle proposte regionali dovranno essere accettate dalle stesse Regioni senza alcuna trattativa. Non solo, nel disegno di legge Calderoli è presente una lunga serie di norme perequative a favore delle Regioni che non chiedono l’autonomia e la possibilità di ridurre la compartecipazione ai tributi della Regione richiedente nel caso si verificasse un surplus a suo favore (ciò non vale, invece, nel caso contrario, in quanto allora le Regioni con maggiore autonomia dovranno aumentare i tributi a carico dei propri cittadini). In conclusione non è prevista alcuna, seppur minima, riduzione del residuo fiscale.
Un’Autonomia a scadenza
3) Si tratta di un’autonomia a scadenza. Infatti il disegno di legge scrive: l’intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Oltre a questo è stato introdotto un comma che si commenta da solo: il Presidente del Consiglio dei ministri (…) può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell’atto d’iniziativa. Pertanto, anche se fossero soddisfatte tutte le condizioni accennate poco sopra, il capo del Governo, di sua esclusiva e personale volontà, può negare l’attribuzione di una (o tutte) le materie che la Regione abbia chiesto.
Lep indispensabili ma non per le materie statali?
Concludiamo introducendo alcuni fattori di chiarezza indispensabili. La determinazione e il finanziamento dei LEP è questione che riguarda lo Stato e non c’entra con l’autonomia: perché questi diventano indispensabili a proposito delle materie da devolvere alle Regioni e non c’è una legge che riguarda i LEP per le materie di esclusiva competenza dello Stato? Non c’entra neanche la legge quadro. Infatti, come spiegato poco sopra, le Regioni dispongono già a Costituzione vigente del potere legislativo sulle venti materie concorrenti nell’alveo dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Sarebbe bastato un atto di indirizzo del Parlamento e la formulazione di intese equilibrate (come quelle sottoscritte nel 2018) per giungere all’approvazione del trasferimento di materie dall’ambito concorrente a quello esclusivo della Regione.
Cittadini che lo Stato ritiene sudditi
A questo punto è evidente che la battaglia tra guelfi e ghibellini che la politica nazionale e la propaganda dei partiti sta mettendo in atto in questi giorni a proposito dell’autonomia, nulla ha a che fare con i valori e le norme scritti in Costituzione e, meno ancora, con l’interesse dei cittadini di disporre di una buona amministrazione. Cittadini che lo Stato ritiene sudditi e la politica incapaci di intendere e volere, pensando che la grancassa della propaganda possa far diventare buona una legge che nel contenuto dispone proprio il contrario di quello che scrive sul titolo.
Paolo Franco
già senatore Lega Nord